La sospensione patente è una sanzione amministrativa accessoria, a tempo determinato o indeterminato. Per i neopatentati vige un regime normativo più severo.
Quando si commette un’infrazione alle norme contenute nel Codice della Strada si va incontro a sanzioni di varia natura. Quella più diffusa è di tipo pecuniario (una multa, il cui ammontare può variare anche in base ai tempi di pagamento) alla quale, spesso, in virtù di determinate condizioni si aggiunge una ‘sanzione amministrativa accessoria’. Sotto questa dicitura ricadono vari provvedimenti, tra i quali anche la sospensione patente.
Sospensione patente di guida
Il provvedimento di sospensione della patente di guida viene regolamentato dall’Articolo 129 del Codice della Strada. La normativa prevede sostanzialmente due casi:
- sospensione patente di guida a tempo determinato: nel Titolo V del Codice della Strada, quello inerente le ‘Norme di comportamento’, la durata della sospensione della patente viene indicata in maniera specifica per ogni violazione del codice. Esempio: chi prosegue la marcia ignorando le segnalazioni di un semaforo o di un agente del traffico per due volte nell’arco di due anni, oltre alla multa (da 162 a 646 euro) viene punito con la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da uno a tre mesi;
- sospensione patente a tempo indeterminato: il provvedimento viene applicato nei casi in cui “in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici“.
La sospensione a tempo indeterminato è appannaggio degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri mentre in tutte le altre circostanze viene disposta dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Il prefetto dovrà poi comunicare il provvedimento – per via telematica – agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
La sospensione patente neopatentati
Per i neopatentati – ovvero coloro i quali hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni – il Codice della Strada dispone che provvedimento di sospensione sia più severo. All’articolo 218-bis, infatti, il codice stabilisce che – nei casi in cui la normativa preveda la sospensione della patente a tempo determinato – la sanzione venga aumentata di un terzo per la prima violazione mentre per quelle successive viene raddoppiata. Queste disposizioni vengono estese ai primi cinque anni dal conseguimento della patente se la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente viene quantificata in un lasso di tempo superiore ai tre mesi.
Queste disposizioni vengono applicate ai titolari delle patenti di tipo A1, A2 o A se non sono già in possesso di una licenza di categoria B. Se quest’ultima viene conseguita dopo il rilascio delle patenti di tipo A1, A2 o A, le disposizioni sopra descritte vengono applicate a partire dalla data in cui viene conseguita la patente B.
Sospensione patente come avviene
In caso di sospensione della patente a tempo determinato, il documento viene ritirato dall’organo o dall’agente di polizia che ha accertato l’infrazione. Il ritiro viene menzionato nel verbale mediante il quale è stata contestata l’infrazione. L’agente che ha accertato la violazione rilascia un permesso di guida provvisorio (che può essere concesso una volta soltanto) grazie al quale il soggetto sanzionato può condurre il veicolo presso un luogo di custodia indicato in precedenza e riportato sul verbale di contestazione.
Una volta ritirata, la patente viene inviata alla prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Se quest’ultima non ha provocato un incidente, il titolare della patente può presentare un’istanza al prefetto per ottenere un permesso provvisorio di guida. Tale permesso – limitato a determinate fasce orarie e a non più di tre ore al giorno – viene rilasciato se il soggetto sanzionato è in grado di fornire una valida motivazione (come ad esempio l’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi non propri).
Entro quindici giorni, il prefetto emana il provvedimento di sospensione della patente che dipende dalla gravità della violazione e dal “pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare” (articolo 218 del Codice della Strada). Nel caso in cui l’istanza di rilascio di un permesso di guida provvisorio venga accettata, la sospensione della patente viene aumentata “di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso“.
L’ordinanza del prefetto viene comunicata al diretto interessato ed all’anagrafe dei soggetti abilitati alla guida (così come la restituzione della patente); se include l’autorizzazione provvisoria, essa indica le fasce orarie e il numero di giorni per i quali il titolare della patente sospesa è autorizzato alla circolazione. Il periodo di sospensione decorre dalla data del ritiro; se l’ordinanza di sospensione non viene emanata entro quindi giorni dal ritiro, il titolare può chiederne e ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Questa procedura è valida anche se si tratta dell’accertamento di un’infrazione reiterata; in tal caso, l’organo o l’agente accertatore riportano sul verbale il numero delle infrazioni precedentemente commesse dal titolare della patente e le disposizioni adottate. Qualora, invece, precedenti violazioni del codice della strada – che comportano la sospensione della patente di guida – emergano solo in seguito ad ulteriori verifiche, l’organo o l’ufficio che ha effettuato l’accertamento ha il compito di informare immediatamente il prefetto che agisce secondo quanto stabilito dalla normativa, qualora questa preveda una sanzione diversa da quella già comminata.
Guida con patente sospesa
Chi è titolare di una patente di guida sospesa può circolare, ma soltanto nei giorni e nelle fasce orarie indicate dal permesso provvisorio concesso dal prefetto. Pertanto, chi si mette alla guida violando la sanzione di sospensione della patente e/o le disposizioni dell’autorizzazione prefettizia, va incontro ad ulteriori sanzioni.
Il comma 6 dell’articolo 218 del Codice della Strada dispone, nei casi di cui sopra, il pagamento di una somma che va da 1.988 euro a 7.953 euro; in aggiunta, la normativa prevede anche la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; qualora la violazione avvenga più di una volta è prevista la confisca del veicolo.
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/stampa-digitale-camionista-km-1198862/
Fonte immagine: https://pixabay.com/it/auto-traffico-uomo-fretta-volante-1149997/